Convivenza di fatto

Cos'è

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016, n.76 riguardante la disciplina delle convivenze.

Le convivenze di fatto possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali e sono regolate dall'Art. 1, commi dal 36 al 65.

A chi si rivolge

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni:

  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

I presupposti per la convivenza di fatto sono la coabitazione e la costituzione di famiglia anagrafica.

La convivenza di fatto deve essere dichiarata dagli interessati e può essere disciplinata anche da un contratto redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.

Come accedere al servizio

Gli interessati residenti devono presentare all’Ufficio del Comune un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi.

Per coloro che fossero già residenti nella stessa abitazione e appartengano allo stesso stato di famiglia è necessario compilare solo il modulo disponibile nella sezione modulistica.

Per coloro che fossero residenti in altro Comune o già residenti nel Comune ma in abitazioni diverse e volessero cambiare abitazione e attuare la convivenza di fatto (sia in caso di spostamento di entrambi ad uno stesso indirizzo, sia che uno dei due raggiunga l'altro convivente) è necessario anche dichiarare il cambio di residenza.

Cosa serve

I dichiaranti devono presentare un documento d'identità in corso di validità.

Costi

Il servizio è gratuito.

Tempi e scadenze

La dichiarazione può essere presentata al Comune in qualsiasi momento, congiuntamente all'eventuale cambio di residenza.

Una volta ricevuta la dichiarazione, il Comune verifica entro 45 giorni se vengono rispettati i requisiti stabiliti dalla legge. Il Comune interverrà solo nel caso in cui le dichiarazioni risultano difformi o false; nel caso di dichiarazioni conformi e corrette si potrà considerare accettata.

Ulteriori informazioni

La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.

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